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Proroga versamenti ISA 2026: il nuovo calendario delle scadenze

Con il Decreto-Legge n. 89/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, il legislatore ha disposto il differimento dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti interessati dagli ISA.

L’intervento, previsto dall’articolo 6 del decreto, rinvia i versamenti che sarebbero risultati dovuti entro il 30 giugno 2026, prevedendo una nuova scadenza al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni oppure entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,80%.

La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti previsti dai decreti di approvazione dei singoli ISA.

La disposizione si applica inoltre ai contribuenti che, pur rientrando nell’ambito soggettivo ISA, risultano esclusi dall’applicazione degli stessi, ai soggetti in regime forfetario, ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio nonché ai soci e associati di società trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

 

Soggetti beneficiari della proroga

L’articolo 6, comma 2, del DL n. 89/2026 estende il differimento non solo ai soggetti che applicano gli ISA ma anche ad ulteriori categorie di contribuenti collegate al perimetro applicativo degli indici. La proroga opera a condizione che siano rispettati i limiti di ricavi o compensi previsti dai relativi decreti di approvazione.

Il tenore letterale della disposizione prevede l’applicazione della proroga dei versamenti per i soggetti:

  • che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione);
  • che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (€ 5.164.569).

È altresì disposto che la proroga coinvolge:

  • i soggetti che partecipano a società trasparenti (ex artt. 5, 115 e 116, TUIR), interessati dagli ISA;
  • i soggetti in regime forfettario;
  • i soggetti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società trasparenti (ex artt. 5, 115 e 116, TUIR), interessati dagli ISA.

 

Imposte oggetto del differimento

Il tenore letterale della disposizione prevede che oggetto del differimento sono:

  • Irpef (con relative addizionali);
  • Ires;
  • Irap;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive (cedolare secca, contribuenti minimi e forfetari, capital gain, etc.);
  • Imposte patrimoniali(IVIE e IVAFE);
  • acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
  • imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024, con riferimento sia alla seconda quota relativa alle riserve risultanti dai bilanci 2023-2024, sia alla prima quota concernente le riserve iscritte nei bilanci 2024-2025;
  • diritto annuale CCIAA (Circ. 103161/2011 MISE per il diritto dovuto per il 2011);
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata di professionisti senza Cassa e contributi Cipag).